Illustrazione posta nella parte superiore della pagina, raffigurante i papaveri. E' noto che dal papavero si estraggano i piu' potenti antidolorifici esistenti. Inoltre in alto a sinistra il logo dell'associazione.
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Statuto dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore ONLUS (AISD-ONLUS)

Approvato il 26 Maggio 2005.

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Testo Integrale

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punto dell'elenco Generale

Art. 1
L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
La sua durata è perpetua.

Art. 3
Essa ha sede a L'Aquila presso la Cattedra di Anestesia e Rianimazione dell'Università, con sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 L'Aquila.

Art. 4
Oggetto dell'Associazione è di promuovere ed incoraggiare, secondo l'Art. l0, l° comma, lettera a del D. Lgs. N. 460/1997, la ricerca di particolare interesse sociale sui meccanismi fisiopatologici del dolore e sulle sindromi dolorose e delle cure palliative, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei sofferenti, sotto il profilo socio-assistenziale e socio-sanitario.

Suo oggetto, inoltre, è l'attività di aggiornamento, informazione, istruzione e formazione professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e dei non Associati con programmi annuali di attività formativa anche per l'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Per le finalità di solidarietà sociale, come definite dall'art. l0 del Decreto Legislativo 460/1997, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
Per perseguire i propri obiettivi, l'Associazione prevede anche la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi istituzioni sanitarie pubbliche.

Art. 6
L'Associazione elabora linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Art. 7
L'Associazione non effettua attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e dei suoi oggetti statutari.

Art. 8
L'Associazione non ha alcuna finalità sindacale.

Art. 9
L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art. 10
Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 11
Ogni evento organizzato dall'Associazione dovrà prevedere una verifica dello stesso, a cura degli utenti, da cui si possa agevolmente dedurre la qualità dei contenuti dell'evento e la qualità dei Relatori e o dei Tutors. Per ogni evento dovrà essere stilato un rapporto finale sulla qualità percepita.

punto dell'elenco Associati

Art. 12
L'Associazione comprende membri ordinari, membri onorari e membri sostenitori. I membri hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa e costituiscono l'Assemblea.

Art. 13
Possono divenire membri ordinari, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale (senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro), purché interessati allo studio del dolore. Pertanto l'Associazione deve essere considerata, ai fini del riconoscimento del Ministero della Salute, come Società Scientifica multidisciplinare.

Coloro che aspirino a divenire membri ordinari, debbono essere presentati da due soci e la loro domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di membro ordinario viene perduta per indegnità o per ritardo nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 14
Possono divenire membri onorari persone ed Enti che hanno portato un notevole contributo nel campo della ricerca e della terapia del dolore. Essi, su proposta del Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea dei Soci ed hanno tale ruolo finché lo desiderano. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all'Assemblea dei Soci.

Art. 15
Possono divenire membri sostenitori persone, Enti pubblici e privati e Aziende che vogliano sostenere le attività dell'Associazione. Essi sono approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno tale veste finché duri il loro sostegno delle attività sociali. I membri sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all'Assemblea dei Soci personalmente o con un loro Rappresentante.

punto dell'elenco Consiglio Direttivo

Art. 16
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto come da apposito regolamento e composto da Presidente, Presidente Uscente, Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere e sei Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Il Presidente il Segretario ed il Tesoriere non possono ricoprire la stessa carica per oltre un triennio di seguito. Essi possono, tuttavia, essere rieletti membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17
Il consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei Membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed alle eventuali modifiche delle quote sociali. Per deliberare occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Presidente Eletto.In assenza anche di quest'ultimo è presieduto dal Consigliere più anziano. In assenza del Segretario, chi presiede decide chi redige il verbale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 20
Il Presidente, o in sua assenza il Presidente Eletto, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 21
Il Segretario è responsabile del buon mantenimento dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Egli cura, inoltre, i rapporti con i membri dell'Associazione.

Art. 22
Il Tesoriere è responsabile dei bilanci dell'Associazione.

Art. 23
Per promuovere una rete capillare nel territorio, è presente la figura del rappresentante regionale da eleggersi in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità. Il rappresentante regionale è eletto dai soci ordinari di ogni regione. In assenza di candidati regionali o degli elettori di alcune regioni l'Associazione deve prevedere comunque la presenza di rappresentante di riferimento in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della stessa disciplina.

Art. 24
E' esclusa qualsiasi retribuzione delle Cariche sociali.

punto dell'elenco Assemblee

Art. 25
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno 5 giorni prima. L'assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede.

Art. 26
L'Assemblea regolarmente costituita delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto (sulle quali i Soci possono dare la propria approvazione anche per lettera, salvo approvarle in via definitiva durante la successiva Assemblea) e su quanto altro è ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 27
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i membri in regola con il pagamento della quota annuale associativa, i membri onorari ed i membri sostenitori, questi ultimi personalmente o con loro rappresentante. I membri onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 28
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Presidente Eletto. In loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente ed al Segretario constatare il diritto dei Soci di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto. I verbali sono custoditi a cura del Presidente in carica, finché non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

punto dell'elenco Controversie

Art. 30
Tutte le eventuali controversie sociali fra i Soci e fra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili o mobili che per acquisto, lascito o donazione, vengono in possesso dell'Associazione, entrate per quote associative dei soci, rendite patrimoniali, contributi elargiti per il conseguimento delle finalità sociali. L'esercizio sociale ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio redige il rendiconto consuntivo e il preventivo che sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro i primi 6 mesi dell'anno successivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Attività Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

punto dell'elenco Patrimonio sociale e Bilancio

Art. 31
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili o mobili che per acquisto, lascito o donazione vengano in possesso dell'Associazione, entrate per quote associative dei soci, rendite patrimoniali, contributi elargiti per il conseguimento delle finalità sociali. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni. anno. Il Consiglio redige il bilancio consuntivo e preventivo che sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro i primi 6 mesi dell'anno successivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Attività Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

punto dell'elenco Dello scioglimento e liquidazione

Art. 32
Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a devolvere i patrimonio al altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni e di ONLUS.

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