Illustrazione posta nella parte superiore della pagina, raffigurante i papaveri. E' noto che dal papavero si estraggano i piu' potenti antidolorifici esistenti. Inoltre in alto a sinistra il logo dell'associazione.
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Statuto Originario

Statuto dell'associazione approvato il 10 marzo 1976 dal notaio Luigi Vannozzi in Firenze.

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Testo Integrale

punto dell'elenco Generale

Art. 1
L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
La sua durata è perpetua.

Art. 3
Essa ha sede in Firenze, Viale GB. Morgagni n. 85, presso la Clinica Medica I della Università di Firenze.

Art. 4
Oggetto dell'Associazione e di promuovere ed incoraggiare la ricerca sui meccanismi fisiopatologici del dolore e sulle sindromi dolorose nell'uomo e portare un progresso nella terapia del dolore.

punto dell'elenco Associati

Art. 5
L'Associazione comprende membri ordinari e membri onorari.

Art. 6
Possono divenire membri ordinari medici e studiosi di altre discipline interessate nello studio del dolore. Coloro che aspirano a divenire membri ordinari, debbono essere presentati da due soci e la domanda di assunzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La qualifica di membro ordinario viene perduta per indegnità o per ritardo nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 7
Possono divenire membri onorari persone o Enti che hanno portato un notevole contributo nel campo della ricerca e della terapia del dolore.

punto dell'elenco Consiglio Direttivo

Art. 8
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sette membri e precisamente da un Presidente, da due Vice Presi­denti e da quattro Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono eletti alle diverse cariche dall'Assemblea degli associati. Per il primo triennio il Consiglio Direttivo è eletto dai soci fondatori, come pure dai soci fondatori vengono assegnate le diverse cariche in seno al Consiglio stesso. Il Presidente e i due Vice Presidenti, pur potendo essere rieletti a membri del Consiglio Direttivo, non possono ricoprire la stessa carica per oltre un triennio di seguito.

Art. 9
Al Consiglio Direttivo e aggregato un Segretario Tesoriere nominato dal Presidente anche tra i non associati. Il Segretario Teso­riere non ha diritto di voto, in seno al Consiglio Direttivo, a meno che non venga eletto tra i Consiglieri.

Art. 10
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi mem­bri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, ed in assenza dì quest'ultimo è presieduto dal Vice Presidente più giovane. In assenza dei suddetti è presieduto dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segre­tario Tesoriere.

Art. 11
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Art. 12
Il Presidente, ed in sua assenza, i Vice Presidenti, questi ultimi con firma congiunta hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazio­ne, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

punto dell'elenco Assemblee

Art. 13
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato 15 gg. prima. L'Assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 14
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro è a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 15
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale di associazione. Gli asso­ciati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per la approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Art. 16
L'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza da uno dei Vice Presidenti con prevalenza del più anziano. In loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente firmato dagli scrutatori.

Art. 17
Le assemblee sono validanìent costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

punto dell'elenco Controversie

Art. 18
Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati e fra questi e la Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

*Art. 21 del Codice Civile: Deliberazioni dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approva­zione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati"

 

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